Art. 9.

      1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

 

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      3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.